Circolari 2016-2017

Pausa didattica (intervallo)

Prot. 6027/02-05                                                                                                   Agropoli, 30/09/2016                                                                                                                                                                                          

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AVVISO n. 10

PAUSA DIDATTICA (INTERVALLO) 11:10-11:20

Si ricorda che la pausa didattica giornaliera (intervallo) di 10 minuti (dalle 11,10 alle 11,20) si effettua, a discrezione del docente, in classe o ai piani/corridoi dove sono ubicate le aule degli studenti. Durante l’intervallo, non è consentito agli alunni trasferirsi in altre aree della scuola diverse da quelle di pertinenza (tranne in casi particolari valutati e autorizzati dai docenti).

I Docenti in servizio nell’arco di tempo sopra indicato sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe loro affidata, non esimendosi tuttavia dal vigilare anche su quegli alunni che dovessero casualmente trovarsi nelle adiacenze della propria area di sorveglianza, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Si ricorda che l’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con l’uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: 

  1. risulta essere presente al momento dell’evento;
  2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che I'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si confida nella comprensione e nella collaborazione di tutto il personale scolastico.

 

 

Il Dirigente Scolastico

(dr. Fortunato Ricco)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.L.G.S. 39/1993