Oneri informativi per cittadini e imprese

art. 34 c. 1, 2 del D. Lgs. 33/2013

Trasparenza degli oneri informativi 
1. I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonché  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonché  l'accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica amministrazione. 
2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

 

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l'art.34 del D. Lgs. 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi